L'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

DI COSA SI TRATTA

L'istituto del ravvedimento operoso (introdotto dall'articolo 13 del D. Lgs. 472/97) consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie, beneficiando di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

Può essere utilizzato dalle imprese già iscritte al Registro Imprese che non hanno versato il Diritto annuale nei termini fissati dalla legge; unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

Il versamento può essere effettuato con il modello di pagamento F24, da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi; nell'intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, deve essere riportato il codice fiscale e non la partita IVA, qualora diversa.

Affinché si perfezioni il ravvedimento, è necessario che entro un anno dalla scadenza del termine, avvenga il pagamento della sanzione ridotta, che deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno ( art.13, comma 2, D. Lgs. n. 472/97 ).

Per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese, il termine per il calcolo dell'anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dalla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 37 D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006).

Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI del modello di versamento F24, si deve indicare:

  • l'importo del diritto annuale
  • gli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo vigente con maturazione giorno per giorno
  • la sanzione in misura ridotta fino a un massimo del 6% del tributo

Interessi legali

Dal Al Saggio Norma
21/04/194215/12/19905,00%Art. 1284 cod.civ.
16/12/199031/12/199610,00%L. 353/90 e L.408/90
01/01/199731/12/19985,00%L. 662/96
01/01/199931/12/20002,50%Dm Tesoro 10/12/1998
01/01/200131/12/20013,50%Dm Tesoro 11/12/2000
01/01/200231/12/20033,00%Dm Economia 11/12/2001
01/01/200431/12/20072,50%Dm Economia 01/12/2003
01/01/200831/12/20093,00%Dm Economia 12/12/2007
01/01/201031/12/20101,00%Dm Economia 04/12/2009
01/01/201131/12/20111,50%Dm Economia 07/12/2010
01/01/201231/12/20132,50%Dm Economia 12/12/2011
01/01/201431/12/20141,00%Dm Economia 12/12/2013
01/01/201531/12/20150,50%Dm Economia 11/12/2014
01/01/201631/12/20160,20%Dm Economia 11/12/2015
01/01/201731/12/20170,10%Dm Economia 07/12/2016
01/01/201831/12/20180,30%Dm Economia 13/12/2017
01/01/201931/12/20190,80%Dm Economia 12/12/2018
01/01/202031/12/20200,05%Dm Economia 12/12/2019
01/01/202131/12/20210,01%Dm Economia 11/12/2020
01/01/202231/12/20221,25%Dm Economia 11/12/2021
01/01/202331/12/20235,00%Dm Economia 13/12/2022
01/01/2024---2,50%Dm Economia 29/11/2023