POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

In base all'art. 16, co. 6 della legge 2/2009, “le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali e che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata”.

In base all'art. 5, co. 1 della legge 221/2012, “l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali (che presentano domanda di prima iscrizione) al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore (della legge di conversione) del presente decreto”.

Il Codice dell'amministrazione digitale, in base al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, “prescrive che le amministrazioni utilizzino la PEC per comunicare con i soggetti interessati che ne facciano richiesta (Art. 6) e si dotino di una casella PEC per ciascun registro di protocollo (Art. 47, c. 3). Inoltre stabilisce che le comunicazioni di documenti tra le PA siano valide, ai fini della verifica della provenienza, se trasmesse attraverso sistemi di PEC (Art. 47, c. 2). In base all'Art. 48, la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante PEC; tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta”.

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Camera di Commercio.