IL DIRITTO ANNUALE CAMERALE

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il diritto annuale è disciplinato dal DM 11 maggio 2001 n. 359, “Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto” e dal Decreto 27 gennaio 2005, n. 54, “Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative per i casi di tardivo od omesso pagamento dei diritti dovuti”.

Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del Decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014; articolo che stabilisce la riduzione del diritto annuale che le imprese corrispondono alle CCIAA:

  • del 35% per l'anno 2015,
  • del 40% per l'anno 2016
  • e del 50% a decorrere dall'anno 2017.

L'importo dovuto viene determinato considerando considerando i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017 pubblicato in G.U. n.149 del 28-6-2017 e 02 marzo 2018 pubblicato in G.U. n. 92 del 20/04/2018, con i quali viene data attuazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della Legge n.580/93, come modificato dal decreto Legislativo n.219/2016. Per effetto di tali decreti le modalità di determinazione del diritto annuale tengono conto, altresì, della quota di incremento, destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n.114.

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