IL DIRITTO ANNUALE CAMERALE

 

DI COSA SI TRATTA

Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, del D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste dall'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche (vedi soggetti obbligati).

Tale articolo prevede che:

  • i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa;
  • gli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese sono tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato anche per quest'anno le aliquote e le fasce di fatturato, per le imprese che versano in base al fatturato e gli importi del diritto in cifra fissa.

Desideriamo ricordare che:

  • le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto per la sola sede;
  • le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto per la sede e per ciascuna delle eventuali unità locali iscritte nel Registro delle imprese al 1º gennaio, con l'esclusione di quelle chiuse entro il 31 dicembre, la cui domanda di cessazione sia stata presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo alla chiusura.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno al Registro delle imprese.

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve pagare a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1º gennaio; nel caso di trasferimento di sezione nell'ambito del Registro imprese (es: da sezione ordinaria a speciale o da REA a Registro imprese) il diritto dovuto è determinato dalla sezione in cui il soggetto era iscritto al 1º gennaio.

Per prendere visione delle normative sul Diritto annuale, consulta la pagina Riferimenti normativi vigenti.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

IMPRESE CHE PAGANO IN BASE AL FATTURATO

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, come nella fattispecie:

  • Società tra professionisti previste dalla L. 183/2011
  • Società in nome collettivo
  • Società in accomandita semplice
  • Società di capitali
  • Società cooperative
  • Società di mutuo soccorso
  • Consorzi con attività esterna
  • Enti economici pubblici e privati
  • Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000
  • G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico

devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (vedi modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

L'importo quantificato secondo il procedimento sopra descritto, va ridotto del 50%, a norma dell'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, e successivamente va considerata la quota di incremento destinata al finanziamento dei progetti strategici stabilita con decreto 22 maggio 2017 pubblicato in G.U. n.149 del 28-6-2017 e con succesivo decreto 02 marzo 2018 pubblicato in G.U. n. 92 del 20/04/2018.

Per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza già iscritta al 1ˆ gennaio dell'anno di versamento, occorre sommare, all'importo determinato per la sede, un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la stessa, fino ad un massimo di €100 (importo già aggiornato con la riduzione annuale prevista, pari al 50%, sul quale applicare l'aumento, se previsto, per la quota destinata al finanziamento di progetti strategici.

IMPORTI DEL DIRITTO IN CIFRA FISSA

Nel caso di:

  • impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese
  • impresa individuale (imprenditore commerciale) iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese
  • soggetto collettivo iscritto solo al REA (fondazioni, associazioni...)
  • persona fisica iscritta al REA (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri)
  • società semplice iscritta nella sezione speciale “società semplice” del Registro delle Imprese,
  • società semplice iscritta nella sezione speciale “società semplice” e “impresa agricola” del Registro delle imprese
  • società tra avvocati ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001
  • impresa con sede principale all'estero che ha aperto unità locali o sedi secondarie in Italia

l'importo dovuto è in cifra fissa e stabilito dal Ministero.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati sono le seguenti:

Imprese che pagano in misura fissa importi
Sede Unità
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €44,00 €8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €100,00 €20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa importi
Sede Unità
Società semplici non agricole €100,00 €20,00
Società semplici agricole €50,00 €10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 €100,00 €20,00
Soggetti iscritti al REA €15,00
Imprese con sede principale all'estero importi
Sede Unità
Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00

Gli importi esposti tengono conto della riduzione del 50%, a norma dell'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114. Ai suddetti importi andrà applicata la quota incrementale, se prevista, destinata al finanziamento di progetti strategici previsti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato in data 22 maggio 2017 pubblicato in G.U. n.149 del 28-6-2017 e con succesivo decreto 02 marzo 2018 pubblicato in G.U. n. 92 del 20/04/2018.

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

La scadenza per pagare il diritto è il 01 luglio; se tale data coincide con il sabato o un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo

Il versamento del diritto deve essere eseguito in unica soluzione tramite il modello di pagamento F24 con modalità telematica entro il 01 luglio; l'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto nel caso in cui si vantino crediti per altri tributi e/o contributi.

Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).

Se si paga entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, occorre sempre maggiorare il versamento dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; in questo caso sarà sufficiente compilare un unico rigo sommando l'importo del diritto e della maggiorazione.

Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine. In caso di mancato rispetto dei termini, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

Oltre alla modalità di versamento con modello F24 è possibile procedere al pagamento del diritto dovuto attraverso la piattaforma pagoPA, strumento che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro ed affidabile, semplice ed in totale trasparenza nei costi di commissione.

TERMINI DI VERSAMENTO PER SOCIETÀ DI CAPITALI

Le società di capitali:

  • con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • se il bilancio non è approvato nel termine stabilito il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Se il pagamento non viene eseguito nei termini suddetti, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso.

Diversamente sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 30% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.Lgs. 472/97 e del Decreto 27 gennaio 2005, n. 54.

MODELLO IRAP

Il fatturato è d'ordinario riferito all'anno di esercizio e corrisponde all'antica definizione di “somma degli importi delle fatture emesse”.

In relazione alle variazioni sulla normativa dell'IRAP, introdotte dal comma 50 e seguenti dell'articolo 1 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 con i quali sono state semplificate le regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP, e in riferimento alle quali è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate il nuovo modello IRAP, le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il fatturato, quale base imponibile per il calcolo del diritto annuale, secondo le indicazioni contenute nella seguente tabella:

QUADRO IC Sezione RIQUADRI MODELLO IRAP VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Società di capitali I Imprese industriali e commerciali Somma di
IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
e
IC5 (altri ricavi e proventi)
II Banche e altri soggetti finanziari Somma di
IC15 (interessi attivi e proventi assimilati)
e
IC18 (commissioni attive)
I-II Imprese che assumono partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria Somma di
IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
e
IC5 (altri ricavi e proventi)
e
IC15 (interessi attivi e proventi assimilati)
III Imprese di assicurazioni somma dei premi e altri proventi tecnici rappresentati dalle  voci I.1 - I.3 - II.1 e II.4 del conto economico
V Regime forfetario ricavi delle vendite, delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari rappresentati nelle scritture contabili
QUADRO IP Sezione
Società di persone I Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. 446/97 IP1 (ricavi di cui all'art. 85, comma 1 lett. a), b), f) e g) del TUIR scorporando da tale somma l'importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore)
II Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. 446/97 Somma di
IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
e
IP17 (altri ricavi e proventi)
II Imprese che assumono partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria Somma di
IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
e
IP17 (altri ricavi e proventi)
e
IP18 (interessi attivi e proventi assimilati)
III Società in regime forfetario IP47 (reddito d'impresa determinato forfetariamente)
IV Società esercenti attività agricola IP52 (corrispettivi)
QUADRO IQ Sezione
Persone fisiche I Imprese art. 5-bis D.Lgs. 446/97 IQ1 (ricavi di cui all'art. 85, comma 1 lett. a), b), f) e g) del TUIR scorporando da tale somma l'importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore)
II Imprese art. 5 D.Lgs. 446/97 Somma di
IQ13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
e
IQ17 (altri ricavi e proventi)
III Imprese in regime forfetario IQ41 (reddito d'impresa determinato forfetariamente)
Contribuenti minimi imprese che:
  • hanno conseguito ricavi non superiori a 30.000 euro
  • non hanno effettuato cessioni all'esportazione
  • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori
  • non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione nel triennio solare precedente
  • non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro
ricavi di cui alle lettere a) b) comma 1 art. 85 D.P.R. 917/86
Confidi voce M031 (corrispettivi per le prestazioni di garanzia) del conto economico

Per l'individuazione dei righi del modello IRAP ai fini della definizione della base imponibile (fatturato) per il versamento del diritto annuale, la Circolare di riferimento è la n.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato.

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Camera di Commercio.

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l’iscrizione in repertori, elenchi e registri, l’abbonamento a riviste specializzate, nonché l’offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l’Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.

Su questo argomento l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinchè siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il Vademecum "Io non ci casco! Bollettini e Moduli ingannevoli" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più vai al sito AGCM http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide