Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, del D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste dall'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche (vedi soggetti obbligati).
Tale articolo prevede che:
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato anche per quest'anno le aliquote e le fasce di fatturato, per le imprese che versano in base al fatturato e gli importi del diritto in cifra fissa.
Desideriamo ricordare che:
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno al Registro delle imprese.
L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve pagare a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1º gennaio; nel caso di trasferimento di sezione nell'ambito del Registro imprese (es: da sezione ordinaria a speciale o da REA a Registro imprese) il diritto dovuto è determinato dalla sezione in cui il soggetto era iscritto al 1º gennaio.
Per prendere visione delle normative sul Diritto annuale, consulta la pagina Riferimenti normativi vigenti.
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.
A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.
Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, come nella fattispecie:
devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (vedi modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:
SCAGLIONI DI FATTURATO | ALIQUOTE | |
---|---|---|
da euro | a euro | |
0,00 | 100.000,00 | 200,00 (importo fisso) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00) |
Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.
L'importo quantificato secondo il procedimento sopra descritto, va ridotto del 50%, a norma dell'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, e successivamente va considerata la quota di incremento destinata al finanziamento dei progetti strategici stabilita con decreto 22 maggio 2017 pubblicato in G.U. n.149 del 28-6-2017 e con succesivo decreto 02 marzo 2018 pubblicato in G.U. n. 92 del 20/04/2018.
Per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza già iscritta al 1ˆ gennaio dell'anno di versamento, occorre sommare, all'importo determinato per la sede, un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la stessa, fino ad un massimo di €100 (importo già aggiornato con la riduzione annuale prevista, pari al 50%, sul quale applicare l'aumento, se previsto, per la quota destinata al finanziamento di progetti strategici.
Nel caso di:
l'importo dovuto è in cifra fissa e stabilito dal Ministero.
Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati sono le seguenti:
Imprese che pagano in misura fissa | importi | ||
---|---|---|---|
Sede | Unità | ||
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | €44,00 | €8,80 | |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | €100,00 | €20,00 | |
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa | importi | ||
Sede | Unità | ||
Società semplici non agricole | €100,00 | €20,00 | |
Società semplici agricole | €50,00 | €10,00 | |
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 | €100,00 | €20,00 | |
Soggetti iscritti al REA | €15,00 | ||
Imprese con sede principale all'estero | importi | ||
Sede | Unità | ||
Per ciascuna unità locale/sede secondaria | €55,00 |
Gli importi esposti tengono conto della riduzione del 50%, a norma dell'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114. Ai suddetti importi andrà applicata la quota incrementale, se prevista, destinata al finanziamento di progetti strategici previsti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato in data 22 maggio 2017 pubblicato in G.U. n.149 del 28-6-2017 e con succesivo decreto 02 marzo 2018 pubblicato in G.U. n. 92 del 20/04/2018.
La scadenza per pagare il diritto è il 01 luglio; se tale data coincide con il sabato o un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo
Il versamento del diritto deve essere eseguito in unica soluzione tramite il modello di pagamento F24 con modalità telematica entro il 01 luglio; l'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto nel caso in cui si vantino crediti per altri tributi e/o contributi.
Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).
Se si paga entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, occorre sempre maggiorare il versamento dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; in questo caso sarà sufficiente compilare un unico rigo sommando l'importo del diritto e della maggiorazione.
Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine. In caso di mancato rispetto dei termini, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.
Oltre alla modalità di versamento con modello F24 è possibile procedere al pagamento del diritto dovuto attraverso la piattaforma pagoPA, strumento che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro ed affidabile, semplice ed in totale trasparenza nei costi di commissione.
Le società di capitali:
Se il pagamento non viene eseguito nei termini suddetti, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso.
Diversamente sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 30% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.Lgs. 472/97 e del Decreto 27 gennaio 2005, n. 54.
Il fatturato è d'ordinario riferito all'anno di esercizio e corrisponde all'antica definizione di “somma degli importi delle fatture emesse”.
In relazione alle variazioni sulla normativa dell'IRAP, introdotte dal comma 50 e seguenti dell'articolo 1 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 con i quali sono state semplificate le regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP, e in riferimento alle quali è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate il nuovo modello IRAP, le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il fatturato, quale base imponibile per il calcolo del diritto annuale, secondo le indicazioni contenute nella seguente tabella:
QUADRO IC | Sezione | RIQUADRI MODELLO IRAP | VOCI DEL CONTO ECONOMICO | |
Società di capitali | I | Imprese industriali e commerciali | Somma di IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IC5 (altri ricavi e proventi) |
|
II | Banche e altri soggetti finanziari | Somma di IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) e IC18 (commissioni attive) |
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I-II | Imprese che assumono partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria | Somma di IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IC5 (altri ricavi e proventi) e IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) |
||
III | Imprese di assicurazioni | somma dei premi e altri proventi tecnici rappresentati dalle voci I.1 - I.3 - II.1 e II.4 del conto economico | ||
V | Regime forfetario | ricavi delle vendite, delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari rappresentati nelle scritture contabili | ||
QUADRO IP | Sezione | |||
Società di persone | I | Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. 446/97 | IP1 (ricavi di cui all'art. 85, comma 1 lett. a), b), f) e g) del TUIR scorporando da tale somma l'importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore) | |
II | Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. 446/97 | Somma di IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IP17 (altri ricavi e proventi) |
||
II | Imprese che assumono partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria | Somma di IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IP17 (altri ricavi e proventi) e IP18 (interessi attivi e proventi assimilati) |
||
III | Società in regime forfetario | IP47 (reddito d'impresa determinato forfetariamente) | ||
IV | Società esercenti attività agricola | IP52 (corrispettivi) | ||
QUADRO IQ | Sezione | |||
Persone fisiche | I | Imprese art. 5-bis D.Lgs. 446/97 | IQ1 (ricavi di cui all'art. 85, comma 1 lett. a), b), f) e g) del TUIR scorporando da tale somma l'importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore) | |
II | Imprese art. 5 D.Lgs. 446/97 | Somma di IQ13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ17 (altri ricavi e proventi) |
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III | Imprese in regime forfetario | IQ41 (reddito d'impresa determinato forfetariamente) | ||
Contribuenti minimi | imprese che:
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ricavi di cui alle lettere a) b) comma 1 art. 85 D.P.R. 917/86 | ||
Confidi | voce M031 (corrispettivi per le prestazioni di garanzia) del conto economico |
Per l'individuazione dei righi del modello IRAP ai fini della definizione della base imponibile (fatturato) per il versamento del diritto annuale, la Circolare di riferimento è la n.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato.
Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Camera di Commercio.
Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l’iscrizione in repertori, elenchi e registri, l’abbonamento a riviste specializzate, nonché l’offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l’Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.
Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.
Su questo argomento l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinchè siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.
Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il Vademecum "Io non ci casco! Bollettini e Moduli ingannevoli" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Per saperne di più vai al sito AGCM http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide